Organo di Garanzia

L’organo di garanzia interno alla Scuola, di cui all’art 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è eletto dal Consiglio d’Istituto

Cosa fa

L’organo di garanzia interno alla Scuola, di cui all’art 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è eletto dal Consiglio d’Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D.P.R. 249/98, modificato 235/2007

Composizione

  • Dirigente scolastico

  • Due genitori

  • Due docenti

Funzioni

L’organo di garanzia interno alla Scuola, di cui all’art 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è eletto dal Consiglio d’Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D.P.R. 249/98, modificato 235/2007

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli studenti e delle studentesse, sono:

  • Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

  • Esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazioni tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.